The Bill in question proposes to bring regulatory changes to Chapter VI of Title X of the Private Insurance Code, in particular on the expert activity, first of all providing for the establishment of a “register” of insurance experts, in place of the current “role”, to be attributed under management to CONSAP, also in order to limit a phenomenon of presumed deprofessionalization of the category of experts.
Il DDL, segnatamente, mira ad un generale riordino della materia peritale che si basa su tre linee di azione, ossia quelle di:
a) porre l’accertamento del danno in capo all’esperto esclusivamente su incarico della CONSAP;
b) esplicitare un divieto per le compagnie di assicurazione di procedere all’accertamento e alla determinazione del danno;
c) attribuire la quantificazione della tariffa degli esperti in capo alla CONSAP, a fronte di accordo fra compagnie ed associazioni di categoria.
Più in particolare, lo riforma prevede la costituzione e l’organizzazione dell’albo in due sezioni, affidandone la tenuta e l’aggiornamento alla CONSAP.
Nella prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti con seguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati; alla seconda sono iscritti invece coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore storici e dei relativi danni subiti.
Sono invece esclusi dall’iscrizione all’albo oltre agli agenti, ai mediatori di assicurazione e agli intermediari iscritti al Registro unico degli intermediari (RUI), anche i dipendenti di imprese di assicurazione, di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati.
Dopo una breve sintesi sul DDL e sugli obbiettivi che questo mira a conseguire, si evidenziano alcuni aspetti che non sono stati colti nel disegno di legge in commento e che, a nostro avviso, potrebbero essere meritevoli di un maggior approfondimento nel corso dei lavori parlamentari, come di seguito sintetizzati:
1. si potrebbe esplicitare la previsione secondo la quale anche i periti nominati dai Tribunali devono essere iscritti all’albo;
2. circa l’evenienza di vietare l’attività peritale a dipendenti delle imprese di assicurazione, si potrebbe eventualmente valutare un confronto con l’Associazione di categoria per verificare se tale novità sia in linea con i desiderata delle compagnie. In ogni caso, la tutela del danneggiato non sembra inficiata dal fatto che la perizia venga svolta da una impresa assicuratrice piuttosto che da un professionista comunque incaricato e remunerato dalla stessa impresa;
3. la proposta di assegnare a Consap la determinazione dei criteri e delle tariffe per l’affidamento degli incarichi peritali, se non gli affidamenti stessi, appare rilevante e atta a potenziare il ruolo della Concessionaria;
4. la valutazione dei danni arrecati a veicoli storici rappresenta una casistica limitata rispetto a quella che riguarda i veicoli “normali”. D’altronde, nulla vieta che il concorso peritale gestito da Consap possa includere – in aggiunta alle ordinarie prove di esame e su base esclusivamente volontaria del concorrente – quesiti e perizie riguardanti i veicoli storici, consentendo al concorrente che li superi di fregiarsi a tutti gli effetti del relativo titolo di specializzazione;
5. sulla estensione dell’attività peritale alla ricostruzione della dinamica dei sinistri non si ravvisano motivi ostativi.
In conclusione, pur tenuto conto che il DDL presenta ampi spazi di miglioramento, si ritiene che l’iniziativa, atta a consentire un ampliamento importante dei compiti attribuiti a Consap e un ancora maggiore coinvolgimento della società nel comparto assicurativo in bonis, possa considerarsi meritevole di essere seguita con attenzione.
Allegato: DDL 1217