Con Ordinanza del 15 febbraio 2022, il Tribunale di Verona, conformandosi pienamente al precedente orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ., sent. 12 febbraio, 2019, n. 3967), ha affermato che la mancanza della formula esecutiva non è di per sé vizio idoneo e sufficiente a travolgere né il titolo esecutivo, né, tanto meno, il processo di espropriazione forzata fondato sul titolo carente di tale requisito.
Molteplici sono le motivazioni, espresse dal Tribunale, alla base della pronuncia in commento.
In particolare, viene correttamente rilevato che la lamentata mancanza della formula esecutiva, nonostante sia indicata dal debitore come “causa di assenza del titolo esecutivo”, costituisce solamente una mera irregolarità formale, come tale suscettibile di essere fatta valere esclusivamente, ai sensi dell’art. 617, comma 1, c.p.c., con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi, da notificarsi al creditore procedente entro 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo: pertanto, va da sé che l’opposizione proposta nelle forme del ricorso, dopo il pignoramento, seppure qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., è da ritenersi inammissibile in quanto tardiva.
In secondo luogo, viene rilevato che, in ogni caso, l’assenza della formula esecutiva, affinché possa costituire una irregolarità rilevante, deve essere idonea a causare un qualche pregiudizio al creditore opponente.
Da ultimo, il Tribunale chiarisce come l’elemento essenziale di un titolo esecutivo per un credito pecuniario derivante da un contratto di mutuo formato nelle forme dell’atto pubblico notarile, sia costituito dall’attestazione nell’atto pubblico dell’erogazione della somma di denaro, atteso che il contratto di mutuo è un contratto reale che si conclude soltanto con la traditio della somma mutuata, sicché la quietanza notarile di consegna del denaro costituisce la prova, munita di pubblica fede, della conclusione del contratto e del sorgere in capo al mutuatario/consegnatario dell’obbligo di restituire quanto ricevuto.
In conclusione, dalla lettura della pronuncia, appare apprezzabile, in primo luogo, lo sforzo del Tribunale di voler distinguere tra previsioni processuali che impongono vuoti e inutili formalismi e requisiti funzionali che riconoscono efficacia sostanziale agli atti. In secondo luogo, di particolare pregio appare anche il tentativo del Tribunale di aver riguardo all’ordinamento giuridico vigente nel momento in cui viene chiamato ad applicare le singole disposizioni, facendo riferimento all’evoluzione legislativa (anche a quella non ancora in vigore) ma, a condizione che le norme non ancora entrate in vigore possano essere ritenute esplicative o di interpretazione autentica di quelle già vigenti.
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