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Monthly Archives

Giugno 2021

Irragionevole e sproporzionata la seconda proroga alla sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore

By Sentenze

Così ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza del 22 giugno 2021, n. 128, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 – in riferimento agli art. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, Cost. – nella parte in cui ha previsto la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), della sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale del debitore.

Allegato: CORTE COSTITUZIONALE Sen. 128-2021

Regolamento ACF: le modifiche della Consob

By Notizie

La Consob, ad esito della pubblica consultazione, con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, ha apportato alcune modifiche al Regolamento concernete l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) approvato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, volte a snellirne il procedimento e a migliorarne il funzionamento.

Il Regolamento ACF, come espressamente previsto dall’articolo 8 (rubricato “Revisione periodica”) del Regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale, adottato dalla Consob con la delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 è sottoposto “a revisione periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione”, valutandone l’idoneità a conseguire le finalità perseguite, in relazione all’onerosità complessiva del quadro regolamentare. che inciderà sull’operatività di uno strumento stragiudiziale.

Ciò posto, fermo restando il limite di competenza per valore di cinquecentomila euro, che si è dimostrato adeguato ad assorbire la parte prevalente delle controversie, le modifiche riguarderanno aspetti di particolare interesse quali:
1. l’allineamento della definizione di intermediari, rilevante ai fini del Regolamento, con le nuove definizioni di “gestori di portali” e di “soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa” introdotte dalle più recenti modifiche al Testo Unico Finanziario;
2. l’ampliamento dell’ambito di operatività dell’ACF alle controversie relative alla violazione dell’obbligo di consegnare all’investitore il documento contenente le informazioni chiave di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014;
3. la fissazione di un termine di anzianità decennale delle vicende da sottoporre all’ACF;
4. l’introduzione di ipotesi di irricevibilità del ricorso quali la pendenza di procedimenti arbitrali o giurisdizionali, l’esistenza di una di una precedente decisione di merito assunta dall’ACF, ovvero all’esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale;
5. l’introduzione dell’obbligo per le parti di utilizzare la modulistica presente sul sito web, favorendo in tal modo un processo di standardizzazione documentale, utile a una più celere definizione del procedimento;
6. introducono previsioni volte ad agevolare la composizione bonaria della controversia e l’adempimento delle decisioni, quali ad esempio la possibilità di adempimento tardivo dell’intermediario soccombente con la conseguente cancellazione della notizia del suo originario inadempimento;
7. disciplinano in modo più puntuale il regime dei termini per la conclusione del procedimento allo scopo di velocizzare la fase decisoria;
8. la possibilità per le parti di richiedere una sospensione del procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti.

Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1 ottobre 2021 e si applicheranno a tutti i ricorsi avviati successivamente alla predetta data.

Allegato: Gazzetta ufficiale 7 giugno 2021 n.134

Disegno di Legge di modifica del Capo VI del titolo X del Codice delle Assicurazioni Private, A.S. n. 1217

By Notizie

Il Disegno di Legge in argomento si propone di recare modifiche normative al Capo VI del titolo X del Codice delle Assicurazioni Private, in particolare sull’attività peritale, prevedendo in primis di istituire un “albo” dei periti assicurativi, in luogo dell’attuale “ruolo”, da attribuire in gestione alla CONSAP, ciò anche al fine di limitare un fenomeno di presunta deprofessionalizzazione della categoria dei periti.

Il DDL, segnatamente, mira ad un generale riordino della materia peritale che si basa su tre linee di azione, ossia quelle di:

a) porre l’accertamento del danno in capo all’esperto esclusivamente su incarico della CONSAP;
b) esplicitare un divieto per le compagnie di assicurazione di procedere all’accertamento e alla determinazione del danno;
c) attribuire la quantificazione della tariffa degli esperti in capo alla CONSAP, a fronte di ac­cordo fra compagnie ed associazioni di ca­tegoria.

Più in particolare, lo riforma prevede la costituzione e l’organizzazione dell’albo in due sezioni, affidandone la tenuta e l’aggiornamento alla CONSAP.

Nella prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di ac­certamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti con­ seguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati; alla seconda sono iscritti invece coloro che svolgono le attività di ac­certamento e stima del valore dei veicoli a motore storici e dei relativi danni subiti.

Sono invece esclusi dall’iscrizione all’albo oltre agli agenti, ai media­tori di assicurazione e agli intermediari iscritti al Registro unico degli intermediari (RUI), anche i dipendenti di imprese di as­sicurazione, di società partecipate o control­late dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati.

Dopo una breve sintesi sul DDL e sugli obbiettivi che questo mira a conseguire, si evidenziano alcuni aspetti che non sono stati colti nel disegno di legge in commento e che, a nostro avviso, potrebbero essere meritevoli di un maggior approfondimento nel corso dei lavori parlamentari, come di seguito sintetizzati:

1. si potrebbe esplicitare la previsione secondo la quale anche i periti nominati dai Tribunali devono essere iscritti all’albo;

2. circa l’evenienza di vietare l’attività peritale a dipendenti delle imprese di assicurazione, si potrebbe eventualmente valutare un confronto con l’Associazione di categoria per verificare se tale novità sia in linea con i desiderata delle compagnie. In ogni caso, la tutela del danneggiato non sembra inficiata dal fatto che la perizia venga svolta da una impresa assicuratrice piuttosto che da un professionista comunque incaricato e remunerato dalla stessa impresa;

3. la proposta di assegnare a Consap la determinazione dei criteri e delle tariffe per l’affidamento degli incarichi peritali, se non gli affidamenti stessi, appare rilevante e atta a potenziare il ruolo della Concessionaria;

4. la valutazione dei danni arrecati a veicoli storici rappresenta una casistica limitata rispetto a quella che riguarda i veicoli “normali”. D’altronde, nulla vieta che il concorso peritale gestito da Consap possa includere – in aggiunta alle ordinarie prove di esame e su base esclusivamente volontaria del concorrente – quesiti e perizie riguardanti i veicoli storici, consentendo al concorrente che li superi di fregiarsi a tutti gli effetti del relativo titolo di specializzazione;

5. sulla estensione dell’attività peritale alla ricostruzione della dinamica dei sinistri non si ravvisano motivi ostativi.

In conclusione, pur tenuto conto che il DDL presenta ampi spazi di miglioramento, si ritiene che l’iniziativa, atta a consentire un ampliamento importante dei compiti attribuiti a Consap e un ancora maggiore coinvolgimento della società nel comparto assicurativo in bonis, possa considerarsi meritevole di essere seguita con attenzione.

Allegato: DDL 1217