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Irragionevole e sproporzionata la seconda proroga alla sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore

By 26 Giugno 2021Ottobre 28th, 2021Sentenze

Così ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza del 22 giugno 2021, n. 128, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 – in riferimento agli art. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, Cost. – nella parte in cui ha previsto la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), della sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale del debitore.

Allegato: CORTE COSTITUZIONALE Sen. 128-2021