Skip to main content
All Posts By

Adminwp@

Crisi d’Impresa: Approvato al Senato Maxiemendamento per la conversione in Legge

By Notizie

Lo scorso 13 ottobre il Senato, con 207 voti favorevoli e soli 36 voti contrati, ha finalmente approvato il maxiemendamento 1.9000 interamente sostitutivo del Ddl n. 2371, di conversione in legge del decreto-legge n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Si attende ora il 23 ottobre per l’ultimo passaggio alla Camera dei deputati, dove è prevista una rapida approvazione per rispettare i canonici 60 giorni a disposizione.

La ratio principale di tale intervento legislativo è stata soprattutto l’esigenza di tutelare ed affiancare le singole imprese per evitare che una situazione temporanea di difficoltà possa comportare automaticamente uno stato d’insolvenza e di declino dell’attività imprenditoriale.

Questo intervento risulta essere decisamente attuale e attinente ai tempi che stiamo attraversando dal momento che notevoli sono purtroppo le imprese che sono state colpite dagli effetti della crisi causata dal Covid-19.

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa, previsto dal decreto-legge n. 118, entrerà in vigore definitivamente il 16 maggio 2022, mentre, le disposizioni in materia di procedure di allerta entreranno in vigore il 31 dicembre 2023.


Leggi il documento completo:

https://www.sanasidarpe.it/wp-content/uploads/2021/10/emendamento.pdf

Lo Studio legale Sanasi d’Arpe con AUSELDA AED Group S.p.A., in Amministrazione Straordinaria

By Sentenze

In tema di dichiarazione di inefficacia del pagamento ex art. 44 l. fall., il susseguirsi di due procedure darà luogo ad una procedura unitaria il cui inizio deve essere individuato nella prima, dalla quale decoreranno i termini per l’esercizio dell’azione revocatoria anche nell’ipotesi in cui tra concordato e fallimento vi sia uno iato temporale.
In tali termini si è pronunciato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 12858/2021 con la quale, accogliendo le argomentazioni sollevate dallo Studio, ha dichiarato l’inefficacia del pagamento avvenuto in pendenza di concordato in bianco.

Leggi il documento completo:

https://www.sanasidarpe.it/wp-content/uploads/2021/10/Sentenza-n.12858-del-2021.pdf

Irragionevole e sproporzionata la seconda proroga alla sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore

By Sentenze

Così ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza del 22 giugno 2021, n. 128, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 – in riferimento agli art. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, Cost. – nella parte in cui ha previsto la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), della sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale del debitore.

Allegato: CORTE COSTITUZIONALE Sen. 128-2021

Regolamento ACF: le modifiche della Consob

By Notizie

La Consob, ad esito della pubblica consultazione, con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, ha apportato alcune modifiche al Regolamento concernete l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) approvato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, volte a snellirne il procedimento e a migliorarne il funzionamento.

Il Regolamento ACF, come espressamente previsto dall’articolo 8 (rubricato “Revisione periodica”) del Regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale, adottato dalla Consob con la delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 è sottoposto “a revisione periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione”, valutandone l’idoneità a conseguire le finalità perseguite, in relazione all’onerosità complessiva del quadro regolamentare. che inciderà sull’operatività di uno strumento stragiudiziale.

Ciò posto, fermo restando il limite di competenza per valore di cinquecentomila euro, che si è dimostrato adeguato ad assorbire la parte prevalente delle controversie, le modifiche riguarderanno aspetti di particolare interesse quali:
1. l’allineamento della definizione di intermediari, rilevante ai fini del Regolamento, con le nuove definizioni di “gestori di portali” e di “soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa” introdotte dalle più recenti modifiche al Testo Unico Finanziario;
2. l’ampliamento dell’ambito di operatività dell’ACF alle controversie relative alla violazione dell’obbligo di consegnare all’investitore il documento contenente le informazioni chiave di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014;
3. la fissazione di un termine di anzianità decennale delle vicende da sottoporre all’ACF;
4. l’introduzione di ipotesi di irricevibilità del ricorso quali la pendenza di procedimenti arbitrali o giurisdizionali, l’esistenza di una di una precedente decisione di merito assunta dall’ACF, ovvero all’esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale;
5. l’introduzione dell’obbligo per le parti di utilizzare la modulistica presente sul sito web, favorendo in tal modo un processo di standardizzazione documentale, utile a una più celere definizione del procedimento;
6. introducono previsioni volte ad agevolare la composizione bonaria della controversia e l’adempimento delle decisioni, quali ad esempio la possibilità di adempimento tardivo dell’intermediario soccombente con la conseguente cancellazione della notizia del suo originario inadempimento;
7. disciplinano in modo più puntuale il regime dei termini per la conclusione del procedimento allo scopo di velocizzare la fase decisoria;
8. la possibilità per le parti di richiedere una sospensione del procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti.

Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1 ottobre 2021 e si applicheranno a tutti i ricorsi avviati successivamente alla predetta data.

Allegato: Gazzetta ufficiale 7 giugno 2021 n.134

Disegno di Legge di modifica del Capo VI del titolo X del Codice delle Assicurazioni Private, A.S. n. 1217

By Notizie

Il Disegno di Legge in argomento si propone di recare modifiche normative al Capo VI del titolo X del Codice delle Assicurazioni Private, in particolare sull’attività peritale, prevedendo in primis di istituire un “albo” dei periti assicurativi, in luogo dell’attuale “ruolo”, da attribuire in gestione alla CONSAP, ciò anche al fine di limitare un fenomeno di presunta deprofessionalizzazione della categoria dei periti.

Il DDL, segnatamente, mira ad un generale riordino della materia peritale che si basa su tre linee di azione, ossia quelle di:

a) porre l’accertamento del danno in capo all’esperto esclusivamente su incarico della CONSAP;
b) esplicitare un divieto per le compagnie di assicurazione di procedere all’accertamento e alla determinazione del danno;
c) attribuire la quantificazione della tariffa degli esperti in capo alla CONSAP, a fronte di ac­cordo fra compagnie ed associazioni di ca­tegoria.

Più in particolare, lo riforma prevede la costituzione e l’organizzazione dell’albo in due sezioni, affidandone la tenuta e l’aggiornamento alla CONSAP.

Nella prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di ac­certamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti con­ seguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati; alla seconda sono iscritti invece coloro che svolgono le attività di ac­certamento e stima del valore dei veicoli a motore storici e dei relativi danni subiti.

Sono invece esclusi dall’iscrizione all’albo oltre agli agenti, ai media­tori di assicurazione e agli intermediari iscritti al Registro unico degli intermediari (RUI), anche i dipendenti di imprese di as­sicurazione, di società partecipate o control­late dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati.

Dopo una breve sintesi sul DDL e sugli obbiettivi che questo mira a conseguire, si evidenziano alcuni aspetti che non sono stati colti nel disegno di legge in commento e che, a nostro avviso, potrebbero essere meritevoli di un maggior approfondimento nel corso dei lavori parlamentari, come di seguito sintetizzati:

1. si potrebbe esplicitare la previsione secondo la quale anche i periti nominati dai Tribunali devono essere iscritti all’albo;

2. circa l’evenienza di vietare l’attività peritale a dipendenti delle imprese di assicurazione, si potrebbe eventualmente valutare un confronto con l’Associazione di categoria per verificare se tale novità sia in linea con i desiderata delle compagnie. In ogni caso, la tutela del danneggiato non sembra inficiata dal fatto che la perizia venga svolta da una impresa assicuratrice piuttosto che da un professionista comunque incaricato e remunerato dalla stessa impresa;

3. la proposta di assegnare a Consap la determinazione dei criteri e delle tariffe per l’affidamento degli incarichi peritali, se non gli affidamenti stessi, appare rilevante e atta a potenziare il ruolo della Concessionaria;

4. la valutazione dei danni arrecati a veicoli storici rappresenta una casistica limitata rispetto a quella che riguarda i veicoli “normali”. D’altronde, nulla vieta che il concorso peritale gestito da Consap possa includere – in aggiunta alle ordinarie prove di esame e su base esclusivamente volontaria del concorrente – quesiti e perizie riguardanti i veicoli storici, consentendo al concorrente che li superi di fregiarsi a tutti gli effetti del relativo titolo di specializzazione;

5. sulla estensione dell’attività peritale alla ricostruzione della dinamica dei sinistri non si ravvisano motivi ostativi.

In conclusione, pur tenuto conto che il DDL presenta ampi spazi di miglioramento, si ritiene che l’iniziativa, atta a consentire un ampliamento importante dei compiti attribuiti a Consap e un ancora maggiore coinvolgimento della società nel comparto assicurativo in bonis, possa considerarsi meritevole di essere seguita con attenzione.

Allegato: DDL 1217

L’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria alla luce della legge delega A.C. 1494 Benamati

By Notizie

La nuova Proposta di legge delega A.C. 1494 Benamati sul tema dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, si colloca nel più ampio processo di riforma fallimentare a opera della Commissione Rordorf, che è sfociata, da ultima, nella stesura di un nuovo Codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza la cui totale entrata in vigore è stata differita al 1 settembre 2021, salvo ulteriori proroghe.

L’attuale regolamentazione della procedura di amministrazione straordinaria si articola in una disciplina base contenuta nella legge Prodi bis (decreto legislativo n. 270/1999) e una speciale, contenuta nella legge Marzano (decreto legge n. 347/2003).

Per l’accesso alla procedura, le due leggi prevedono discipline diversificate tra loro che ne circoscrivono l’accesso a determinati requisiti di carattere dimensionali ed economico-finanziario.

La differenza tra le due, è riscontrabile nella cosiddetta fase di osservazione, presente nella disciplina della Prodi-bis, in cui il tribunale accerta con sentenza il ricorrere del requisito della concreta prospettiva di recupero dell’equilibrio economico. Per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della legge Marzano, invece, l’ammissione alla procedura straordinaria è immediata, e solo eventualmente su ricorso del creditore, interviene il parere del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Il delineato quadro normativo è stato quindi oggetto di una serie di interventi legislativi disorganici che si sono susseguiti negli anni, il cui risultato è sfociato in una procedura che si è rilevata complessa, inadeguata e inefficace per la tutela di tutti gli interessi coinvolti ed in particolare:

  • la salvaguardia del valore di avviamento;
  • la salvaguardia dei livelli occupazionali;
  • la tutela del ceto creditorio.

Questi tre menzionati valori sono stati posti alla base dell’iniziativa legislativa, avuto riguardo della nuova concezione del diritto fallimentare che, a partire dagli anni Settanta, ha vissuto una rivoluzione “copernicana”, spostando il contesto applicativo da procedure di carattere meramente liquidatorio, in favore di istituti rivolti alla tutela della continuità aziendale.

Tale cambio di prospettiva è il risultato anche del diverso interesse con cui il ceto creditorio ha iniziato a porsi con riguardo al maggior grado di soddisfacimento, garantito non più dalla unica soluzione della liquidazione degli asset d’impresa, ma piuttosto nell’utilizzare tale opzione come extrema ratio, laddove non ricorrano concrete prospettive di risanamento aziendale.

Pertanto, l’obbiettivo primario della riforma è quello di contemperare l’interesse dei creditori con quello della continuità dell’impresa.

A tal fine, si è reso necessario configurare la procedura come rimedio eccezionale, utilizzabile solo qualora vi sia l’accertamento sull’effettiva recuperabilità della grande impresa in crisi.

Pertanto, oltre alle concrete prospettive di continuità aziendale, la PDL, per l’accesso alla procedura, richiede la presenza di un requisito esclusivamente quantitativo, rappresentato da un rilevante profilo dimensionale, da quantificarsi sulla media del volume degli affari degli ultimi tre esercizi dell’impresa, oltre che da un numero di dipendenti pari ad almeno duecentocinquanta unità per la singola impresa e ottocento per le imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Dall’analisi dell’iter procedurale di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, emerge una struttura molto simile allo schema bifasico già previsto dalla legge Prodi-bis, tenuto conto delle deroghe previste per le società quotate, le imprese con almeno mille dipendenti e un volume d’affari pari a un multiplo significativo di quello individuato per le altre imprese operanti nei servizi pubblici essenziali (SIEG): in questi casi la PDL attribuisce al MISE il potere di disporre l’ammissione alla procedura, che deve essere confermata in tempi rapidi dal tribunale con la sentenza accertativa dei requisiti suindicati.

Dal momento del deposito della domanda di ammissione all’amministrazione straordinaria, presentata dal debitore, il tribunale ha infatti 10 giorni per accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Al termine di tale fase, dunque, il tribunale ha a disposizione ulteriori 45 giorni di tempo per l’ammissione all’amministrazione straordinaria, previo ottenimento del parere favorevole da parte del MISE, qualora risultassero comprovate le concrete prospettive di recupero dell’attività economica dell’impresa, salvo non ritenga necessario incaricare un professionista che attesti, nei successivi 30 giorni, la sussistenza degli effettivi presupposti di recupero.

Nello scenario appena sinteticamente rappresentato si arriverebbe a dedicare quindi circa 90 giorni alla sola fase di osservazione, un lasso di tempo forse troppo ampio per una procedura che dovrebbe essere improntata sulla massima celerità, ma che, di contro, consente un rilevante rafforzamento della struttura bifasica mediante una corretta valutazione delle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa.

Alla luce di quanto appena esposto, appare dunque apprezzabile lo sforzo compiuto nella PDL di circoscrivere il rimedio della procedura di amministrazione straordinaria solo negli effettivi casi di recuperabilità dell’impresa in crisi. Tuttavia, sarebbe stato auspicabile affiancare al requisito quantitativo di accesso alla procedura, un requisito di tipo qualititativo dell’impresa, che tenga conto, oltre che al livello occupazionale, anche del grado di strategicità dell’impresa, in quei settori nei quali lo Stato possa esercitare speciali poteri di intervento.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite si pronuncia in favore di Juliet S.p.A.

By Notizie

Il dies a quo per la riassunzione del processo interrotto a seguito del fallimento di una delle parti, decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione pronunciata in udienza, stante l’inidoneità della comunicazione ex art. 92 l.f. dell’avviso al creditore.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella recentissima sentenza n. 12154/2021, pubblicata in data 7 maggio 2021, pronunciata in favore di Juliet S.p.A., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d’Arpe.

Allegato: Sentenza n. 12154_2021.

fchub.it – Compliance, tra controlli e regulator

By Interventi

Vincenzo Sanasi d’Arpe “Funzione di Compliance e nuovi modelli di governance dell’impresa bancaria”

In questa recente pubblicazione di Vincenzo Sanasi d’Arpe, accademico di lungo corso nel campo del Diritto dell’Economia e titolare di qualificate esperienze sul campo, che ne fanno uno dei maggiori esperti italiani in tema di gestione della crisi e del risanamento d’impresa, il tema della compliance viene svolto in un’ottica di risposta dinamica del mondo bancario, situandolo nell’ambito della configurazione dei nuovi modelli organizzativi, coerenti con lo sviluppo e con i radicali cambiamenti registrati dai contesti finanziari nazionale ed internazionale.

Il volume, articolato in cinque densi capitoli, prevede inizialmente un’accurata indagine ricostruttiva del sistema delle fonti normative dell’ordinamento italiano alle quali fare riferimento, punto di partenza indispensabile nell’affrontare il complesso tema della compliance. Un’indagine ampia, arricchita anche da importanti comparazioni di carattere internazionale, a conferma della matrice universale di questo tema.

Si passa poi a una valutazione approfondita della funzione compliance nell’attività bancaria, ponendola in relazione alla disciplina dei controlli interni già esistenti; un’analisi che permette di meglio valutarne il suo impatto finale, anche nella prospettiva specifica della mitigazione del rischio legale in genere e, più particolarmente, di quello reputazionale per l’impresa creditizia.

L’illustrazione del perimetro dei compiti su cui funzionalmente insiste la compliance nel modello organizzativo bancario offre all’A. l’opportunità per sottolinearne il ruolo centrale. Sia sul versante interno dell’impresa creditizia, in quanto punto focale di dialogo e di raccordo con le altre funzioni in essa esistenti, in particolare con le altre strutture di controllo nella prospettiva di adeguatezza organizzativa richiesta dal DLg 231/2001; sia su quello esterno, nella sua qualità di interlocutrice prima e privilegiata nei rapporti con i Regulators istituzionali, nazionali e sovranazionali.

Nel capitolo conclusivo di questo libro trova, infine, spazio la valutazione della funzione compliance nella prospettiva di un modello evolutivo della governance bancaria. Il lettore ha così la possibilità di meglio comprendere la crucialità di questa funzione in un momento storico punteggiato da significativi fattori di mutamento dei tratti caratteristici dell’ambito in cui opera l’impresa bancaria: il passaggio dalla Vigilanza strutturale a quella prudenziale, l’irrompere dell’ innovazione tecnologica nel mondo finanziario e l’accresciuta consapevolezza di dover attribuire un’importante dimensione etico – sociale all’attività creditizia.

In definitiva, questa pubblicazione costituisce un traguardo di valide e stimolanti riflessioni sul tema della compliance, oltreché un solido supporto per quanti nella professione bancaria si trovino a fronteggiare le nuove sfide del “fare banca”. Ed è anche una pubblicazione che si propone come un qualificato punto di partenza, utile per il lettore che voglia ulteriormente approfondire per proprio personale piacere conoscitivo questi specifici aspetti dei modelli bancari della nostra epoca contemporanea.

di Filippo Cucuccio


Recensione pubblicata su fchub.it

CONSAP – Semplificazione dei contratti assicurativi, Vincenzo Sanasi D’Arpe: “L’impegno di Consap al fianco degli Intermediari”

By Interventi

Semplificazione dei contratti assicurativi, Vincenzo Sanasi D’Arpe: “L’impegno di Consap al fianco degli Intermediari per implementare i processi di semplificazione, stimolando trasparenza ed equità. La pandemia come eredità da sfruttare per la digitalizzazione del mercato assicurativo”

Si è svolto ieri il webinar «La semplificazione dei contratti assicurativi. Consenso, forma e trasparenza dall’età dell’emergenza all’età digitale», organizzato dalla cattedra di Banking and financial regulation dell’Università La Sapienza in collaborazione con il gruppo Helvetia.

Nel suo intervento, Vincenzo Sanasi D’Arpe, Amministratore Delegato Consap, professore straordinario di Diritto dell’economia e docente della Sapienza, ha fatto il punto sullo stato del diritto assicurativo soffermandosi in particolare sugli articoli cui si riconnette il tema della trasparenza e della semplificazione dei contratti: «Al di là delle interpretazioni semantiche, oggi la trasparenza si impone come un nucleo forte di principi dettati per la redazione e la presentazione dei documenti. A testimonianza della rilevanza del consenso informato e della clausola di buona fede da cui trae origine l’obbligo del clare loqui, di chiarezza e comprensibilità del testo contrattuale».

Questo processo di correlazione tra trasparenza e semplificazione dei contratti, secondo Sanasi D’Arpe, appare già consolidato nel mercato bancario: «Le informative di Bankitalia devono ormai presentare semplicità sintattica e chiarezza lessicale calibrate sul livello di alfabetizzazione finanziaria della clientela.» Sanasi D’arpe ha quindi sottolineato come oggi anche l’IVASS militi nella stessa ottica per ciò che riguarda il tema cruciale della semplificazione delle polizze assicurative: «In una lettera al mercato, nel 2018, l’Istituto di vigilanza ha stimolato l’industria assicurativa a un confronto tra intermediari e consumatori per individuare punti di convergenza e proporre soluzioni. Raccogliendo questa sollecitazione – ha proseguito – l’Ania ha assunto il coordinamento di un tavolo tecnico che ha prodotto delle linee guida che delineano una nuova struttura contrattuale di riferimento, che dev’essere più lineare e chiara possibile.»

L’AD si è poi soffermato sul ruolo sinergico di Consap, che, in virtù della sua funzione di assicuratore pubblico, dopo aver preso atto del cambiamento proposto è pronta a collaborare nell’implementazione di nuovi processi di semplificazione al fine di massimizzare la tutela dei consumatori, tanto più nell’età dell’emergenza sanitaria.

«Di questo cambiamento, che muta il sistema di compliance e gestione del rischio assicurativo, deve aver riguardo tanto il comparto privato quanto quello pubblico. Affiancando il mercato finanziario e assicurativo, Consap non può che far propria questa spinta alla semplificazione trasparente. Svolgere un ruolo sociale – ha chiarito – significa anche contribuire ad attualizzare i contenuti del diritto dei consumatori, degli assicurati e degli utenti, all’equità della relazione contrattuale. Si tratta di tutelare un diritto soggettivo e inequivocabile che Consap, nel suo ruolo istituzionale, intende veicolare nella coscienza collettiva in equilibrio con gli interessi degli intermediari. L’emergenza sanitaria – ha concluso Sanasi D’Arpe – ci lascerà un’eredità che nel futuro post-pandemico vedrà nella stipulazione a distanza, digitalizzata e chiara, il futuro del mercato assicurativo.»


Articolo pubblicato su www.consap.it

La Discussione – “Vincenzo Sanasi d’Arpe guiderà la CONSAP. Una scelta di qualità e prestigio”

By Interventi

Il prof. Vincenzo Sanasi d’Arpe sarà il prossimo Amministratore delegato della CONSAP, la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici. Si tratta di una nomina di alto profilo professionale e di elevata competenza tecnica. Il Prof. Sanasi d’Arpe è un insigne avvocato  cassazionista, presiede il Comitato italiano del World Food Program (WFP), il Programma alimentare delle Nazioni Unite, insignito quest’anno del Premio Nobel per la Pace.

Sanasi d’Arpe  è un esperto di crisi d’impresa, ha una vasta esperienza come commissario straordinario e liquidatore di società (tra cui Cablelettra, Maflow, Selex, Autovox, IDI, SOGESI). E’ stato presidente di vari organismi di vigilanza,  Consigliere della Camera arbitrale presso l’Autorità dei Contratti pubblici (ora Anac), Consigliere del Ministro del Bilancio e della Programmazione economica.

Docente di Diritto dell’Economia alla Sapienza ha pubblicato numerosi saggi sull’amministrazione straordinaria, sull’insolvenza delle imprese, sulla crisi e il risanamento dei gruppi bancari, sulla revocatoria fallimentare, sulle fondazioni bancarie e la loro gestione patrimoniale.

Il suo recente saggio sulla funzione di compliance e i nuovi modelli di governance dell’impresa bancaria è diventato un testo di riferimento.

Nel settore assicurativo ha una vasta esperienza non solo come giurista e studioso. Ha pubblicato saggi sul governo e il controllo del prodotto sul mercato assicurativo. E’ stato Presidente delle Assicurazioni di Roma.


Articolo pubblicato su ladiscussione.com/