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PNRR: Fondi Europei, pubblicato l’accordo di partenariato 2021-2027

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L’Accordo di partenariato stabilisce la strategia di impiego dei Fondi per il periodo di programmazione 2021-2027 ed indica gli obiettivi strategici (ovvero Obiettivi di policy – OP) selezionati e l’Obiettivo specifico OS) JTF, come previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/1060.

I contenuti salienti della proposta di Accordo di partenariato all’odierno esame di questo Comitato sono indicati nei punti seguenti:

OP1: un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle Tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC);

OP2: un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché’ della mobilità urbana sostenibile;

OP3: un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità;

OP4: un’Europa più’ sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

OP5: un’Europa più’ vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali;

OS JTF: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici   e   ambientali   della transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e un’economia dell’Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell’accordo di Parigi.

 


Leggi la delibera n. 78 approvata dal comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 21 dicembre 2021:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-22&atto.codiceRedazionale=22A02547&elenco30giorni

Crisi d’impresa: il recepimento della direttiva Insolvency nel nostro ordinamento

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Lo scorso 17 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. direttiva Insolvency).

La definitiva approvazione del suddetto decreto legislativo è attesa entro il 16 maggio 2022, dovendo la direttiva Insolvency essere recepita nel termine del 17 luglio 2022.

Il correttivo approvato dal CDM introduce importanti novità al Codice della Crisi, atte ad innovare il sistema di gestione della crisi d’impresa attraverso strumenti idonei alla salvaguardia della continuità aziendale.

In particolare, ai fini dell’utilizzo sempre più comune da parte degli operatori dello strumento del concordato preventivo e del concordato in continuità aziendale, si implementeranno assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui all’art. 2086 c.c., la cui adeguatezza, all’interno del tessuto societario, andrà valutata anche in funzione della loro attitudine alla tempestiva rilevazione dei segnali di crisi.

Inoltre, la disciplina della composizione negoziata della crisi di impresa, arricchita degli strumenti di segnalazione ai creditori qualificati e comunicazione da parte degli istituti di credito, andrà a sostituire le procedure di allerta e di composizione assistita inizialmente previste dal Codice.

è stato infine necessario collegare all’esdebitazione il venir meno delle cause di ineleggibilità derivanti dalla procedura di liquidazione giudiziale (di cui all’articolo 22 par. 1 della direttiva).


Leggi il dossier del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati:

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/gi0199.pdf

Decreto Crisi d’Impresa ora è legge

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È stata ufficialmente pubblicata in G.U. la l. 147/2021 che converte il D.L. 24 agosto 2021, n. 118.
Il provvedimento, già approvato dal Senato, è finalmente legge.
I voti favorevoli sono stati 341, gli astenuti 38 e nessun contrario.
La legge introduce sostanzialmente uno strumento finalizzato ad intercettare le situazioni di preannunciata insolvenza mediante un procedimento di composizione negoziata della crisi, su base volontaria, che offre all’imprenditore la possibilità di essere assistito da un esperto terzo e indipendente per favorire le trattative con i creditori.
L’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa slitta al 16 maggio 2022, eccezion fatta per le disposizioni di cui al Titolo II della parte I, attinenti alle procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all’Organismo di composizione della crisi d’impresa per le quali, invece, è prevista per il 31 dicembre 2023.


Leggi il documento completo:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21G00158/sg

Crisi d’Impresa: Approvato al Senato Maxiemendamento per la conversione in Legge

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Lo scorso 13 ottobre il Senato, con 207 voti favorevoli e soli 36 voti contrati, ha finalmente approvato il maxiemendamento 1.9000 interamente sostitutivo del Ddl n. 2371, di conversione in legge del decreto-legge n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Si attende ora il 23 ottobre per l’ultimo passaggio alla Camera dei deputati, dove è prevista una rapida approvazione per rispettare i canonici 60 giorni a disposizione.

La ratio principale di tale intervento legislativo è stata soprattutto l’esigenza di tutelare ed affiancare le singole imprese per evitare che una situazione temporanea di difficoltà possa comportare automaticamente uno stato d’insolvenza e di declino dell’attività imprenditoriale.

Questo intervento risulta essere decisamente attuale e attinente ai tempi che stiamo attraversando dal momento che notevoli sono purtroppo le imprese che sono state colpite dagli effetti della crisi causata dal Covid-19.

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa, previsto dal decreto-legge n. 118, entrerà in vigore definitivamente il 16 maggio 2022, mentre, le disposizioni in materia di procedure di allerta entreranno in vigore il 31 dicembre 2023.


Leggi il documento completo:

https://www.sanasidarpe.it/wp-content/uploads/2021/10/emendamento.pdf

Regolamento ACF: le modifiche della Consob

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La Consob, ad esito della pubblica consultazione, con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, ha apportato alcune modifiche al Regolamento concernete l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) approvato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, volte a snellirne il procedimento e a migliorarne il funzionamento.

Il Regolamento ACF, come espressamente previsto dall’articolo 8 (rubricato “Revisione periodica”) del Regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale, adottato dalla Consob con la delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 è sottoposto “a revisione periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione”, valutandone l’idoneità a conseguire le finalità perseguite, in relazione all’onerosità complessiva del quadro regolamentare. che inciderà sull’operatività di uno strumento stragiudiziale.

Ciò posto, fermo restando il limite di competenza per valore di cinquecentomila euro, che si è dimostrato adeguato ad assorbire la parte prevalente delle controversie, le modifiche riguarderanno aspetti di particolare interesse quali:
1. l’allineamento della definizione di intermediari, rilevante ai fini del Regolamento, con le nuove definizioni di “gestori di portali” e di “soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa” introdotte dalle più recenti modifiche al Testo Unico Finanziario;
2. l’ampliamento dell’ambito di operatività dell’ACF alle controversie relative alla violazione dell’obbligo di consegnare all’investitore il documento contenente le informazioni chiave di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014;
3. la fissazione di un termine di anzianità decennale delle vicende da sottoporre all’ACF;
4. l’introduzione di ipotesi di irricevibilità del ricorso quali la pendenza di procedimenti arbitrali o giurisdizionali, l’esistenza di una di una precedente decisione di merito assunta dall’ACF, ovvero all’esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale;
5. l’introduzione dell’obbligo per le parti di utilizzare la modulistica presente sul sito web, favorendo in tal modo un processo di standardizzazione documentale, utile a una più celere definizione del procedimento;
6. introducono previsioni volte ad agevolare la composizione bonaria della controversia e l’adempimento delle decisioni, quali ad esempio la possibilità di adempimento tardivo dell’intermediario soccombente con la conseguente cancellazione della notizia del suo originario inadempimento;
7. disciplinano in modo più puntuale il regime dei termini per la conclusione del procedimento allo scopo di velocizzare la fase decisoria;
8. la possibilità per le parti di richiedere una sospensione del procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti.

Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1 ottobre 2021 e si applicheranno a tutti i ricorsi avviati successivamente alla predetta data.

Allegato: Gazzetta ufficiale 7 giugno 2021 n.134

Disegno di Legge di modifica del Capo VI del titolo X del Codice delle Assicurazioni Private, A.S. n. 1217

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Il Disegno di Legge in argomento si propone di recare modifiche normative al Capo VI del titolo X del Codice delle Assicurazioni Private, in particolare sull’attività peritale, prevedendo in primis di istituire un “albo” dei periti assicurativi, in luogo dell’attuale “ruolo”, da attribuire in gestione alla CONSAP, ciò anche al fine di limitare un fenomeno di presunta deprofessionalizzazione della categoria dei periti.

Il DDL, segnatamente, mira ad un generale riordino della materia peritale che si basa su tre linee di azione, ossia quelle di:

a) porre l’accertamento del danno in capo all’esperto esclusivamente su incarico della CONSAP;
b) esplicitare un divieto per le compagnie di assicurazione di procedere all’accertamento e alla determinazione del danno;
c) attribuire la quantificazione della tariffa degli esperti in capo alla CONSAP, a fronte di ac­cordo fra compagnie ed associazioni di ca­tegoria.

Più in particolare, lo riforma prevede la costituzione e l’organizzazione dell’albo in due sezioni, affidandone la tenuta e l’aggiornamento alla CONSAP.

Nella prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di ac­certamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti con­ seguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati; alla seconda sono iscritti invece coloro che svolgono le attività di ac­certamento e stima del valore dei veicoli a motore storici e dei relativi danni subiti.

Sono invece esclusi dall’iscrizione all’albo oltre agli agenti, ai media­tori di assicurazione e agli intermediari iscritti al Registro unico degli intermediari (RUI), anche i dipendenti di imprese di as­sicurazione, di società partecipate o control­late dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati.

Dopo una breve sintesi sul DDL e sugli obbiettivi che questo mira a conseguire, si evidenziano alcuni aspetti che non sono stati colti nel disegno di legge in commento e che, a nostro avviso, potrebbero essere meritevoli di un maggior approfondimento nel corso dei lavori parlamentari, come di seguito sintetizzati:

1. si potrebbe esplicitare la previsione secondo la quale anche i periti nominati dai Tribunali devono essere iscritti all’albo;

2. circa l’evenienza di vietare l’attività peritale a dipendenti delle imprese di assicurazione, si potrebbe eventualmente valutare un confronto con l’Associazione di categoria per verificare se tale novità sia in linea con i desiderata delle compagnie. In ogni caso, la tutela del danneggiato non sembra inficiata dal fatto che la perizia venga svolta da una impresa assicuratrice piuttosto che da un professionista comunque incaricato e remunerato dalla stessa impresa;

3. la proposta di assegnare a Consap la determinazione dei criteri e delle tariffe per l’affidamento degli incarichi peritali, se non gli affidamenti stessi, appare rilevante e atta a potenziare il ruolo della Concessionaria;

4. la valutazione dei danni arrecati a veicoli storici rappresenta una casistica limitata rispetto a quella che riguarda i veicoli “normali”. D’altronde, nulla vieta che il concorso peritale gestito da Consap possa includere – in aggiunta alle ordinarie prove di esame e su base esclusivamente volontaria del concorrente – quesiti e perizie riguardanti i veicoli storici, consentendo al concorrente che li superi di fregiarsi a tutti gli effetti del relativo titolo di specializzazione;

5. sulla estensione dell’attività peritale alla ricostruzione della dinamica dei sinistri non si ravvisano motivi ostativi.

In conclusione, pur tenuto conto che il DDL presenta ampi spazi di miglioramento, si ritiene che l’iniziativa, atta a consentire un ampliamento importante dei compiti attribuiti a Consap e un ancora maggiore coinvolgimento della società nel comparto assicurativo in bonis, possa considerarsi meritevole di essere seguita con attenzione.

Allegato: DDL 1217

L’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria alla luce della legge delega A.C. 1494 Benamati

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La nuova Proposta di legge delega A.C. 1494 Benamati sul tema dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, si colloca nel più ampio processo di riforma fallimentare a opera della Commissione Rordorf, che è sfociata, da ultima, nella stesura di un nuovo Codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza la cui totale entrata in vigore è stata differita al 1 settembre 2021, salvo ulteriori proroghe.

L’attuale regolamentazione della procedura di amministrazione straordinaria si articola in una disciplina base contenuta nella legge Prodi bis (decreto legislativo n. 270/1999) e una speciale, contenuta nella legge Marzano (decreto legge n. 347/2003).

Per l’accesso alla procedura, le due leggi prevedono discipline diversificate tra loro che ne circoscrivono l’accesso a determinati requisiti di carattere dimensionali ed economico-finanziario.

La differenza tra le due, è riscontrabile nella cosiddetta fase di osservazione, presente nella disciplina della Prodi-bis, in cui il tribunale accerta con sentenza il ricorrere del requisito della concreta prospettiva di recupero dell’equilibrio economico. Per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della legge Marzano, invece, l’ammissione alla procedura straordinaria è immediata, e solo eventualmente su ricorso del creditore, interviene il parere del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Il delineato quadro normativo è stato quindi oggetto di una serie di interventi legislativi disorganici che si sono susseguiti negli anni, il cui risultato è sfociato in una procedura che si è rilevata complessa, inadeguata e inefficace per la tutela di tutti gli interessi coinvolti ed in particolare:

  • la salvaguardia del valore di avviamento;
  • la salvaguardia dei livelli occupazionali;
  • la tutela del ceto creditorio.

Questi tre menzionati valori sono stati posti alla base dell’iniziativa legislativa, avuto riguardo della nuova concezione del diritto fallimentare che, a partire dagli anni Settanta, ha vissuto una rivoluzione “copernicana”, spostando il contesto applicativo da procedure di carattere meramente liquidatorio, in favore di istituti rivolti alla tutela della continuità aziendale.

Tale cambio di prospettiva è il risultato anche del diverso interesse con cui il ceto creditorio ha iniziato a porsi con riguardo al maggior grado di soddisfacimento, garantito non più dalla unica soluzione della liquidazione degli asset d’impresa, ma piuttosto nell’utilizzare tale opzione come extrema ratio, laddove non ricorrano concrete prospettive di risanamento aziendale.

Pertanto, l’obbiettivo primario della riforma è quello di contemperare l’interesse dei creditori con quello della continuità dell’impresa.

A tal fine, si è reso necessario configurare la procedura come rimedio eccezionale, utilizzabile solo qualora vi sia l’accertamento sull’effettiva recuperabilità della grande impresa in crisi.

Pertanto, oltre alle concrete prospettive di continuità aziendale, la PDL, per l’accesso alla procedura, richiede la presenza di un requisito esclusivamente quantitativo, rappresentato da un rilevante profilo dimensionale, da quantificarsi sulla media del volume degli affari degli ultimi tre esercizi dell’impresa, oltre che da un numero di dipendenti pari ad almeno duecentocinquanta unità per la singola impresa e ottocento per le imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Dall’analisi dell’iter procedurale di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, emerge una struttura molto simile allo schema bifasico già previsto dalla legge Prodi-bis, tenuto conto delle deroghe previste per le società quotate, le imprese con almeno mille dipendenti e un volume d’affari pari a un multiplo significativo di quello individuato per le altre imprese operanti nei servizi pubblici essenziali (SIEG): in questi casi la PDL attribuisce al MISE il potere di disporre l’ammissione alla procedura, che deve essere confermata in tempi rapidi dal tribunale con la sentenza accertativa dei requisiti suindicati.

Dal momento del deposito della domanda di ammissione all’amministrazione straordinaria, presentata dal debitore, il tribunale ha infatti 10 giorni per accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Al termine di tale fase, dunque, il tribunale ha a disposizione ulteriori 45 giorni di tempo per l’ammissione all’amministrazione straordinaria, previo ottenimento del parere favorevole da parte del MISE, qualora risultassero comprovate le concrete prospettive di recupero dell’attività economica dell’impresa, salvo non ritenga necessario incaricare un professionista che attesti, nei successivi 30 giorni, la sussistenza degli effettivi presupposti di recupero.

Nello scenario appena sinteticamente rappresentato si arriverebbe a dedicare quindi circa 90 giorni alla sola fase di osservazione, un lasso di tempo forse troppo ampio per una procedura che dovrebbe essere improntata sulla massima celerità, ma che, di contro, consente un rilevante rafforzamento della struttura bifasica mediante una corretta valutazione delle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa.

Alla luce di quanto appena esposto, appare dunque apprezzabile lo sforzo compiuto nella PDL di circoscrivere il rimedio della procedura di amministrazione straordinaria solo negli effettivi casi di recuperabilità dell’impresa in crisi. Tuttavia, sarebbe stato auspicabile affiancare al requisito quantitativo di accesso alla procedura, un requisito di tipo qualititativo dell’impresa, che tenga conto, oltre che al livello occupazionale, anche del grado di strategicità dell’impresa, in quei settori nei quali lo Stato possa esercitare speciali poteri di intervento.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite si pronuncia in favore di Juliet S.p.A.

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Il dies a quo per la riassunzione del processo interrotto a seguito del fallimento di una delle parti, decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione pronunciata in udienza, stante l’inidoneità della comunicazione ex art. 92 l.f. dell’avviso al creditore.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella recentissima sentenza n. 12154/2021, pubblicata in data 7 maggio 2021, pronunciata in favore di Juliet S.p.A., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d’Arpe.

Allegato: Sentenza n. 12154_2021.